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SOCIETÀ  STEREOSCOPICA  ITALIANA


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STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "SOCIETÀ STEREOSCOPICA ITALIANA"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.       È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione culturale denominata: "SOCIETÀ STEREOSCOPICA ITALIANA", con sede legale a Pordenone.

2.       In occasione di ogni cambio di Presidente e legale rappresentante  (di cui al successivo articoli 6 e 13), la sede legale sarà trasferita c/o il domicilio del Presidente stesso, e il recapito postale e telefonico saranno scelti dal Consiglio direttivo, di cui ai successivi articoli 6 e 11.


ART. 2 (Scopi)

  1. L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Gli eventuali utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, neanche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
  3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
  4. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'interesse, lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale in merito alla Stereoscopia e ad ogni forma di rappresentazione tridimensionale che sfrutti le prerogative della binocularità della visione.
  5.  In particolare, l'Associazione intende:
    1. essere un punto di riferimento in Italia per coloro che si occupano dell'argomento;
    2. contribuire con la propria attività alla crescita culturale, teorica e tecnica, dei soci;
    3. favorire l'informazione in merito a manifestazioni, pubblicazioni, esperienze e quanto altro riguardi la Stereoscopia (o abbia relazioni con essa), sia in Italia che all'estero;
    4. promuovere un'opera di divulgazione pubblica e di aggiornamento attraverso l'allestimento di esposizioni, l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, corsi, incontri di studio, viaggi culturali, il patrocinio di progetti, anche di carattere interdisciplinare, l'incentivazione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri enti, pubblici o privati, o altri soggetti aventi finalità analoghe, la promozione di pubblicazioni e ogni altra iniziativa utile a favorire i fini statutari.


ART. 3 (Soci)

  1. Possono essere soci tutti coloro che accettando il presente statuto ne condividono gli scopi statutari e che non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività della stessa.
  2. L'Associazione garantisce pari opportunità a uomini e donne.
  3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea dei soci. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. L'Associazione, a sua volta, tratterà i dati personali nel rispetto delle finalità statutarie e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy. In caso di diniego, lo stesso sarà motivato.
  4. Ci sono sette categorie di soci:
    -fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo),
    -ordinari (coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea),
    -sostenitori (coloro che, oltre la quota ordinaria,erogano contribuzioni volontarie straordinarie),
    -esterni (cioè altre associazioni aventi finalità culturali comuni con le quali si ha uno scambio di iscrizione alla pari);
    -onorari (coloro che l'Associazione si ritiene onorata di avere tra i propri associati, per il loro contributo alla diffusione della Stereoscopia e/o per l'alta qualità della loro opera in ambito stereoscopico).
    - juniores (dai 12 anni compiuti ai 24 anni, purché studenti e/o privi di reddito autonomo).
    -familiari (parenti stretti, e conviventi) di soci.
  5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
  6. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.
  7. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale di iscrizione, ai soci juniores possono essere riservate particolari agevolazioni. I soci esterni possono essere rappresentati da una sola persona delegata allo scopo


ART. 4 (Diritti e doveri e dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
  3. I soci devono versare nei termini stabiliti dal regolamento interno la quota sociale e rispettare il presente statuto.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro.


ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. II socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, anche via posta elettronica, con richiesta di ricevimento.
  2. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:
    1. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
    2. per accertati motivi di incompatibilità, ovvero, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
  3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata attraverso raccomandata con r.r., con fax o posta elettronica. Il socio può appellarsi alla Assemblea dei soci entro 30 gg. e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.


ART. 6 (Organi sociali)

  1. Salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento attuativo del presente statuto, gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
  3. Il regolamento può introdurre altri eventuali organi, quando la crescita dell’Associazione li renda necessari. L’introduzione o abolizione di organi da regolamento, non comporta modiche allo statuto.


ART. 7 (Assemblea)

  1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
  2. Hanno diritto al voto in Assemblea i soli associati che abbiano raggiunto la maggiore età.
  3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (anche via fax o posta elettronica), da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
  4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi. Per le deliberazioni assembleari vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2°, cod. civ.


ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

  1. In sede ordinaria:
    1. approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
    2. fissare, su proposta del Consiglio direttivo, l'importo della quota sociale annuale;
    3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
    4. approvare un regolamento interno per tutte le questioni che non trovano posto nel presente statuto;
    5. deliberare, a maggioranza, sulle domande di nuove adesioni;
    6. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
    7. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
    8. deliberare sulle proposte di nomina di "socio onorario".
  2. In sede straordinaria:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    2. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.


ART. 9 (Validità Assemblee e norme per le votazioni)

  1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. La delega deve contenere indicazioni eI/o pareri su ciascun punto dell’ordine del giorno, con chiare indicazioni dei vincoli per il delegato.
  4. L’Assemblea può aver forma telematica, quando si tratta di deliberare  su singoli punti.
  5. La delega può essere esercitata da soci impossibilitati a presenziare alle riunioni, o quando l’Assemblea ha forma di consultazione telematica, da eventuali soci privi di collegamento web.
  6. La delega, in forma scritta, o in copia fotografica, deve essere presentata prima del voto.   
  7. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.
  8. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega dei 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega del 50%+1 dei soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione.
  9. I soci onorari ed esterni non concorrono a costituire i quorum di cui al precedente § 8, pur mantenendo il diritto di voto.


ART. 10 (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.  Quando l’Assemblea ha forma di consultazione telematica, deve essere predisposta una traccia telematica certa e sicura, tale da tener luogo del verbale.


ART. 11 (Consiglio direttivo)

  1. II Consiglio direttivo è composto da quattro componenti eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, che sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il Tesoriere, questi ultime due cariche  possono essere ricoperte dalla stessa persona.
  2. Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario.
  5. In sede di prima esecuzione, i membri del Consiglio direttivo sono individuati nell'Atto costitutivo dell'Associazione.


ART. 12 (Compiti del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

  1. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
  2. scegliere i recapiti postale e telefonico dell’Associazione;
  3. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione, per le sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
  4. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  5. deliberare sulle richieste di patrocinio;
  6. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
  7. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
  8. deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia funzionale ai fini istituzionali dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.


ART. 13 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.


ART. 14 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite:
    1. dai contributi e quote associative;
    2. da donazioni e lasciti;
    3. da ogni altro tipo d'entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
  2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.


ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dal fondo sociale;
  2. dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione;
  3. da donazioni, lasciti o successioni da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, organismi internazionali, sempreché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali;
  4. da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.


ART. 16 (Bilancio)

  1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea (dove possono essere richiesti da ogni associato per la consultazione) e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.


ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o ad altre di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra gli associati in relazione alla loro partecipazione all'Associazione, o tra un associato e l'Associazione o i suoi organi, sarà devoluta alla cognizione del competente Giudice del Foro di residenza dell’Associazione.


ART. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni non commerciali.