STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "SOCIETÀ STEREOSCOPICA ITALIANA"
ART. 1
(Denominazione e sede)
1.
È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
normativa in materia, l'Associazione culturale denominata:
"SOCIETÀ STEREOSCOPICA ITALIANA", con sede legale a Pordenone.
2.
In occasione di ogni cambio di Presidente e legale
rappresentante (di cui al successivo articoli 6 e 13), la
sede legale sarà trasferita c/o il domicilio del Presidente
stesso, e il recapito postale e telefonico saranno scelti
dal Consiglio direttivo, di cui ai successivi articoli 6 e
11. |
ART. 2 (Scopi)
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L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e
svolge attività di promozione e utilità sociale.
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Gli eventuali utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, neanche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
-
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
-
L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'interesse, lo
studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e
l'aggiornamento culturale in merito alla Stereoscopia e
ad ogni forma di rappresentazione tridimensionale che
sfrutti le prerogative della binocularità della visione.
-
In particolare, l'Associazione intende:
-
essere un punto di riferimento in Italia per coloro
che si occupano dell'argomento;
-
contribuire con la propria attività alla crescita
culturale, teorica e tecnica, dei soci;
-
favorire l'informazione in merito a manifestazioni,
pubblicazioni, esperienze e quanto altro riguardi la
Stereoscopia (o abbia relazioni con essa), sia in
Italia che all'estero;
-
promuovere un'opera di divulgazione pubblica e di
aggiornamento attraverso l'allestimento di
esposizioni, l'organizzazione di conferenze,
dibattiti, convegni, corsi, incontri di studio,
viaggi culturali, il patrocinio di progetti, anche
di carattere interdisciplinare, l'incentivazione e
lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri
enti, pubblici o privati, o altri soggetti aventi
finalità analoghe, la promozione di pubblicazioni e
ogni altra iniziativa utile a favorire i fini
statutari.
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ART. 3 (Soci)
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Possono essere soci tutti coloro che accettando il
presente statuto ne condividono gli scopi statutari e
che non avendo interessi contrastanti con quelli
dell'Associazione intendono perseguirne gli scopi
partecipando alle attività della stessa.
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L'Associazione garantisce pari opportunità a uomini e
donne.
-
L'organo competente a deliberare sulle domande di
ammissione è l'Assemblea dei soci. Il richiedente, nella
domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie
complete generalità impegnandosi a versare la quota
associativa. L'Associazione, a sua volta, tratterà i
dati personali nel rispetto delle finalità statutarie e
comunque nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.
In caso di diniego, lo stesso sarà motivato.
-
Ci sono sette categorie di soci:
-fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo),
-ordinari (coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea),
-sostenitori (coloro che, oltre la quota ordinaria,erogano contribuzioni volontarie straordinarie),
-esterni (cioè altre associazioni aventi finalità culturali comuni con le quali si ha uno scambio di iscrizione alla pari);
-onorari (coloro che l'Associazione si ritiene onorata di avere tra i propri associati, per il loro contributo alla diffusione della Stereoscopia e/o per l'alta qualità della loro opera in ambito stereoscopico).
- juniores (dai 12 anni compiuti ai 24 anni, purché studenti e/o privi di reddito autonomo).
-familiari (parenti stretti, e conviventi) di soci.
-
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
-
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.
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I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota
annuale di iscrizione, ai soci juniores possono essere
riservate particolari agevolazioni. I soci esterni
possono essere rappresentati da una sola persona
delegata allo scopo
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ART. 4 (Diritti e doveri e dei soci)
-
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e,
se maggiorenni, di essere eletti negli stessi.
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Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
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I soci devono versare nei termini stabiliti dal
regolamento interno la quota sociale e rispettare il
presente statuto.
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Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro.
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ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
-
II socio può recedere dall'Associazione mediante
comunicazione scritta al Consiglio direttivo, anche via
posta elettronica, con richiesta di ricevimento.
-
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i
seguenti motivi:
-
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un
anno;
-
per accertati motivi di incompatibilità, ovvero, per
aver contravvenuto alle norme ed obblighi del
presente statuto o per altri motivi che comportino
indegnità.
-
L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e
comunicata attraverso raccomandata con r.r., con fax o
posta elettronica. Il socio può appellarsi alla
Assemblea dei soci entro 30 gg. e comunque è ammesso
ricorso al giudice ordinario.
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ART. 6 (Organi sociali)
-
Salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento
attuativo del presente statuto, gli organi
dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il
Consiglio direttivo e il Presidente.
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Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale
titolo gratuito.
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Il regolamento può introdurre altri eventuali organi,
quando la crescita dell’Associazione li renda necessari.
L’introduzione o abolizione di organi da regolamento,
non comporta modiche allo statuto.
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ART. 7 (Assemblea)
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L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è
composta da tutti i soci in regola con il versamento
della quota associativa.
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Hanno diritto al voto in Assemblea i soli associati che
abbiano raggiunto la maggiore età.
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L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro
il 30 aprile, dal Presidente dell'Associazione, o da chi
ne fa le veci, mediante avviso scritto (anche via fax o
posta elettronica), da inviarsi almeno 10 giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, e contenente l'ordine
del giorno dei lavori.
-
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un
decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo
ritiene necessario.
-
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È
straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria
in tutti gli altri casi. Per le deliberazioni
assembleari vige il principio del voto singolo di cui
all'art. 2532, comma 2°, cod. civ.
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ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
-
In sede ordinaria:
-
approvare il conto consuntivo e il bilancio
preventivo;
-
fissare, su proposta del Consiglio direttivo,
l'importo della quota sociale annuale;
-
determinare le linee generali programmatiche
dell'attività dell'Associazione;
-
approvare un regolamento interno per tutte le
questioni che non trovano posto nel presente
statuto;
-
deliberare, a maggioranza, sulle domande di nuove
adesioni;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-
deliberare su quant'altro demandatole per legge o
per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio
direttivo;
-
deliberare sulle proposte di nomina di "socio
onorario".
-
In sede straordinaria:
-
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
-
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
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ART. 9 (Validità Assemblee e norme per le votazioni)
-
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti, in proprio o in delega.
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Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
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La delega deve contenere indicazioni eI/o pareri su
ciascun punto dell’ordine del giorno, con chiare
indicazioni dei vincoli per il delegato.
-
L’Assemblea può aver forma telematica, quando si tratta
di deliberare su singoli punti.
-
La delega può essere esercitata da soci impossibilitati
a presenziare alle riunioni, o quando l’Assemblea ha
forma di consultazione telematica, da eventuali soci
privi di collegamento web.
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La delega, in forma scritta, o in copia fotografica,
deve essere presentata prima del voto.
-
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e
sono espresse con voto palese.
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L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega dei 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega del 50%+1 dei soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione.
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I soci onorari ed esterni non concorrono a costituire i
quorum di cui al precedente § 8, pur mantenendo il
diritto di voto.
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ART. 10 (Verbalizzazione)
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Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un
componente dell'Assemblea appositamente nominato e
sottoscritto dal Presidente.
-
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di
averne copia. Quando l’Assemblea ha forma di
consultazione telematica, deve essere predisposta una
traccia telematica certa e sicura, tale da tener luogo
del verbale.
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ART. 11 (Consiglio direttivo)
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II Consiglio direttivo è composto da quattro componenti
eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, che sono:
il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il
Tesoriere, questi ultime due cariche possono essere
ricoperte dalla stessa persona.
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Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri
sono rieleggibili.
-
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.
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Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta
necessario.
-
In sede di prima esecuzione, i membri del Consiglio
direttivo sono individuati nell'Atto costitutivo
dell'Associazione.
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ART. 12 (Compiti del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
-
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della
presidenza;
-
scegliere i recapiti postale e telefonico
dell’Associazione;
-
deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione, per le sue finalità e secondo le
direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative
del caso;
-
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
-
deliberare sulle richieste di patrocinio;
-
deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal presidente;
-
procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione
dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei
requisiti di ammissione di ciascun socio;
-
deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti ed
Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia
funzionale ai fini istituzionali dell'Associazione
stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i
soci.
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ART. 13 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca
l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie. |
ART. 14 (Risorse economiche)
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Le risorse economiche dell'organizzazione sono
costituite:
-
dai contributi e quote associative;
-
da donazioni e lasciti;
-
da ogni altro tipo d'entrate ammesse ai sensi della
Legge 383/2000.
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L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali
previste dal presente statuto.
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ART. 15 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
-
dal fondo sociale;
-
dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di
gestione;
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da donazioni, lasciti o successioni da parte di persone
fisiche, enti pubblici o privati, organismi
internazionali, sempreché i beni di cui sopra siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e
a raggiungere le finalità sociali;
-
da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti
all'Associazione stessa a qualsiasi titolo.
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ART. 16 (Bilancio)
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I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e
decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate e le spese
sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio
preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l'esercizio annuale successivo.
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I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo,
depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20
gg. prima dell'Assemblea (dove possono essere richiesti
da ogni associato per la consultazione) e approvati
dall'Assemblea generale ordinaria con la maggioranza
prevista dal presente statuto.
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Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30
aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio
sociale.
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ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
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L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o ad altre di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra
gli associati in relazione alla loro partecipazione
all'Associazione, o tra un associato e l'Associazione o
i suoi organi, sarà devoluta alla cognizione del
competente Giudice del Foro di residenza
dell’Associazione.
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ART. 18 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice
civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni non
commerciali. |
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